Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.M. 15/09/2005

MINISTERO DELL'INTERNO Decreto 15 settembre 2005

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivitą soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Il Ministro dell'interno

-Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

-Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

-Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalitą di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi; Rilevata la necessitą di aggiornare le disposizioni di prevenzione incendi per la realizzazione dei vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivitą soggette ai controlli di prevenzione incendi;

-Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale tecnicoscientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

-Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonchč della relativa licenza di esercizio;

- Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Nel rispetto della direttiva 95/16/CE la regola tecnica allegata al presente decreto si applica, in conformitą alle specifiche prescrizioni di settore in materia di prevenzione incendi, ai vani degli impianti di sollevamento installati nelle nuove attivitą soggette ai controlli di prevenzione incendi ed in quelle esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di modifiche sostanziali.

2. Per modifiche sostanziali agli edifici si intendono:

a) l'installazione di nuovi impianti di sollevamento;

b) le modifiche costruttive degli impianti quali l'aumento delle fermate, oppure il cambiamento del tipo di azionamento;

c) la sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte di piano, del locale del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se eseguita con materiali, modelli, dimensioni e/o criteri costruttivi diversi da quelli esistenti;

d) il rifacimento dei solai dell'edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;

e) il rifacimento strutturale delle scale dell'edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;

f) l'aumento in altezza dell'edificio, se coinvolgente le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;

g) il cambiamento della destinazione d'uso degli ambienti, interni all'edificio, in cui si esercitano attivitą riportate nell'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni tecniche si rinvia alle specifiche prescrizioni tecniche di settore.

Art. 2 - Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi, della sicurezza delle persone e della tutela dei beni contro i rischi di incendio, i vani degli impianti di sollevamento di cui all'art. 1 devono essere realizzati in modo da:

a) minimizzare le cause d'incendio;

b) limitare danni alle persone ed alle cose;

c) limitare danni all'edificio ed ai locali serviti;

d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;

e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3 - Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti č approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 4 - Commercializzazione CE

1. I materiali ed i prodotti per la protezione contro l'incendio provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea o dalla Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base della conformitą alle direttive europee applicabili possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto sempre che garantiscano un livello di protezione equivalente a quello previsto dalla allegata regola tecnica.

Art. 5 - Disposizioni finali e abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi impartite in materia e sostituite dall'allegata regola tecnica.

2. Il punto 2.5. «Ascensori» dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, recante «Norme di sicurezza antincendio per edifici di civile abitazione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 1987 č sostituito dal seguente: «2.5. Ascensori. Il vano di corsa dell'ascensore deve avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano scala (vedi tabella A) e deve essere conforme alle specifiche disposizioni vigenti».

3. Il punto 6.8. «Ascensori antincendio» della parte prima «Attivitą di nuova costruzione» del titolo II «Disposizioni relative alle attivitą ricettive con capacitą superiore a venticinque posti letto» dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivitą ricettive turistico-alberghiere» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile 1994 č sostituito dal seguente: «6.8. Ascensori antincendio. Nelle strutture ricettive, ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m, devono essere installati ascensori di soccorso, da realizzare in conformitą alle specifiche disposizioni vigenti».

4. Il punto 3.6.1. «Montalettighe utilizzabili in caso di incendio» del titolo II «Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno » dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002 č sostituito dal seguente: «3.6.1. Montalettighe utilizzabili in caso di incendio. Gli edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D devono disporre di almeno un ascensore montalettighe antincendio, da realizzare in conformitą alle specifiche disposizioni vigenti. Negli edifici, destinati anche in parte ad aree di tipo D, aventi altezza antincendio superiore a 24 m, deve essere installato almeno un ascensore di soccorso da realizzare in conformitą alle specifiche disposizioni vigenti». Il punto.

15.7 «Montalettighe utilizzabili in caso di incendio» del titolo III «Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno» dell'allegato allo stesso decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 č sostituito dal seguente: «15.7. Montalettighe utilizzabili in caso di incendio. Gli edifici di altezza antincendio superiore a 12 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono disporre di almeno un ascensore montalettighe antincendio, da realizzare in conformitą alle specifiche disposizioni vigenti».

Art. 6 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto sarą pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerą in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 settembre 2005 Il Ministro: Pisanu Allegato Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivitą soggette ai controlli di prevenzione incendi

1. Termini, definizioni generali, tolleranze dimensionali e simboli grafici di prevenzione incendi. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali approvate con il decreto ministeriale 30 novembre 1983.

2. Disposizioni generali. Le pareti del vano di corsa, le pareti del locale del macchinario, se esiste, e le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, ivi compresi porte e portelli di accesso, nel caso in cui non debbano partecipare alla compartimentazione dell'edificio, devono comunque essere costituiti da materiale non combustibile. Le pareti del locale del macchinario, se esiste, e le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, ivi comprese le loro porte e botole di accesso, se posti in alto ed esigenze di compartimentazione lo richiedano, devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco uguali o superiori a quelle richieste per le pareti del vano di corsa con il quale comunicano. I setti di separazione, tra vano di corsa e locale del macchinario, se esiste, o locale delle pulegge di rinvio, se esiste, devono essere realizzati con materiale non combustibile; i fori di comunicazione, attraverso detti setti per passaggio di funi, cavi o tubazioni, devono avere le dimensioni minime indispensabili. All'interno del vano di corsa, del locale del macchinario, se esiste, del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, e delle aree di lavoro, destinate agli impianti di sollevamento, non devono esserci tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto come prescritto dalla direttiva 95/16/CE. L'intelaiatura di sostegno della cabina deve essere realizzata con materiale non combustibile. Le pareti, il pavimento ed il tetto devono essere costituiti da materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 1. Per gli ascensori antincendio e per quelli di soccorso, anche le pareti, il pavimento ed il soffitto della cabina devono essere realizzati con materiale non combustibile. Le aree di sbarco protette, realizzate negli edifici quando necessario davanti agli accessi di piano degli impianti di sollevamento, nonchč nell'eventuale piano predeterminato d'uscita, di cui al punto 6, devono essere tali che si possa ragionevolmente escludere ogni possibilitą d'incendio in esse.

3. Vano di corsa. In relazione alle pareti del vano di corsa si distinguono tre tipi di impianti di sollevamento: in vano aperto; in vano protetto; in vano a prova di fumo.

3.1 Vano aperto. Si considera vano aperto un vano di corsa che non deve costituire compartimento antincendio; in tal caso č sufficiente che le pareti del vano di corsa e le porte di piano, le eventuali altre porte o portelli di soccorso ed ispezione siano realizzati con materiali non combustibili.

3.2. Vano protetto. Si considera vano protetto un vano di corsa per il quale sono soddisfatti i seguenti requisiti:

-le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano, le porte di soccorso e porte e portelli d'ispezione, le pareti del locale del macchinario, se esiste, le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonchč gli spazi del macchinario e le aree di lavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento;

-gli eventuali fori di passaggio di funi, cavi e tubi relativi all'impianto, che debbono attraversare gli elementi di separazione resistenti al fuoco, devono avere le dimensioni minime indispensabili in relazione a quanto stabilito al punto 2;

-tutte le porte di piano, d'ispezione e di soccorso devono essere a chiusura automatica ed avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento.

 

Pagina 1/3 - pagine: [1] [2] [3]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional